IC Don Camagni

Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente – estratto

A.s. 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. (estratto per personale docente).

Cos'è

IN ALLEGATO: AVVISO_NUOVA_PROCEDURA_INTERPELLI


Si pubblica l’estratto relativo all’art. 2 della Circolare ministeriale n. 115135 del 25.07.2024, concernente le istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente ed educativo per l’A.s. 2024-25:

2. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Terminate le procedure di cui di cui al Decreto ministeriale, gli uffici comunicano a sistema i posti rimasti disponibili, ai fini della fase di attribuzione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale.
A seguito di quanto sopra, il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/25
sarà disposto secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’Ordinanza ministeriale. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale. A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina, gli Uffici comunicano immediatamente alle Istituzioni scolastiche di competenza le graduatorie esaurite, attraverso l’apposito report fornito dal sistema informativo.
Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.
L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’Ordinanza ministeriale e, per quanto riguarda le sanzioni, all’articolo 14 della medesima Ordinanza.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, dell’Ordinanza ministeriale, contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli Uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera e), dell’Ordinanza ministeriale, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, partecipano all’assegnazione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, a norma dell’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale il dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituzione scolastica specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente – con modalità stabilite a livello locale – che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.
Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:
1) indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
2) Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
3) Modalità e termini di presentazione istanze;
4) Presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;
5) Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
6) Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale;
7) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
8) Ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall’Istituzione scolastica.
Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.
Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato e ai destinatari delle assegnazioni di cui all’articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14 dell’Ordinanza medesima.
In ogni caso, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.
Per quanto riguarda la gestione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c), dell’Ordinanza ministeriale, si rinvia all’articolo 13 della medesima Ordinanza. Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all’articolo 11, comma 4, ultimo periodo, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 13, commi 11 e 12.
Si richiama infine quanto previsto all’articolo 8 dell’Ordinanza: l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima Ordinanza.

Come si accede al servizio

Scuola dell'Infanzia "Collodi"   Work in progress

Scuola Primaria "Don Camagni"  Work in progress

Scuola Secondaria "Kennedy"    Work in progress

Cosa serve

Si veda la modulistica di prossima pubblicazione nelle sezioni degli ordini di interesse.

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